Convivenza e regolamentazione delle coppie di fatto

Gli avvocati associati di FamilyLegal conoscono molto bene le difficoltà che incontrano le coppie di fatto in Italia a vedere regolamentato il proprio rapporto anche sotto un profilo giuridico e patrimoniale: ciò nonostante, anche grazie all’esperienza maturata negli ultimi anni nell’analisi e nell’applicazione del diritto di famiglia, si può considerare parzialmente risolta la lacuna legislativa attraverso l’utilizzo di uno strumento giuridico, riconosciuto nel nostro ordinamento, denominato TRUST.

Tale istituto, nonostante sia stato mutuato dalla legislazione anglosassone, è a tutti gli effetti riconosciuto anche in Italia e si dimostra molto più efficace e duttile dell’ormai desueto strumento del fondo patrimoniale.


Vediamone le differenze:

  • In caso di convivenza non è possibile creare un fondo patrimoniale, mentre è possibile ricorrere a un trust;

  • Nel fondo patrimoniale la legge non detta norme di comportamento per i compagni conviventi (si pensi ai conflitti di interesse o all’uso dei frutti del fondo) mentre il funzionamento di un trust e il ruolo del

    trustee (del soggetto o dei soggetti, cioè, che sono chiamati ad amministrare il trust) sono puntualmente definiti;

  • Il fondo patrimoniale dura fino a che il matrimonio è in essere, il trust, invece, può avere una durata potenzialmente indefinita;

  • Nel fondo patrimoniale esiste un vincolo di destinazione dei beni, mentre nel trust si può scegliere a piacimento la destinazione dei beni stessi.


Attraverso il TRUST, la coppia (anche se composta da due persone dello stesso sesso) può creare una struttura duttile volta a tutelare reciprocamente i due conviventi, creando uno strumento assimilabile a quello della comunione legale, ma con la libertà di fissare autonomamente le relative regole di gestione dei beni conferiti in trust. Tale soluzione è pienamente applicabile anche alle coppie dello stesso sesso e garantisce la regolamentazione del proprio rapporto sentimentale assottigliando così le differenze con l’istituto della comunione legale derivante da matrimonio.