I coniugi sposati da almeno tre anni e non separati possono depositare la domanda di adozione nazionale presso il Tribunale per i Minorenni. E’ facoltà dei coniugi rivolgersi in più di un Tribunale, anche diverso da quello competente per residenza, purché ne diano comunicazione scritta agli altri precedentemente consultati.
La domanda, normalmente fornita dalla cancelleria adozioni del Tribunale per i Minorenni, va presentata in carta semplice accompagnata da alcuni documenti tra i quali:
- certificato di nascita dei richiedenti;
- stato di famiglia;
- dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi o in caso di decesso, il certificato di morte;
- certificato del medico di base che attesti la buona salute di entrambi i coniugi;
- modello 101, 730 o buste paga;
- certificato del casellario giudiziale dei richiedenti;
- dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi;
- alcuni esami clinici (per attestare la buona salute complessiva dei futuri genitori.
La domanda di adozione nazionale ha una validità di tre anni ed è rinnovabile alla sua scadenza.
Il Tribunale dispone la verifica preventiva dei presupposti ed esegue gli accertamenti ritenuti necessari al fine di verificare e dichiarare l’idoneità della coppia che ha proposto la dichiarazione di disponibilità.
Gli avvocati di FamilyLegal seguono le coppie interessate all’adozione su tutto il territorio nazionale per ogni step del procedimento richiesto fornendo, direttamente o per il tramite di consulenti accuratamente selezionati, ogni supporto necessario di natura legale o psicologica.
Adozione Internazionale
Per quanto concerne l’adozione internazionale, il percorso è il medesimo indicato per l’adozione nazionale, almeno per ciò che riguarda gli incontri con i Servizi sociali e con il Tribunale fino al decreto di idoneità. La coppia ritenuta idonea deve dar corso alla procedura attraverso uno degli enti autorizzati iniziando con l’indicazione del paese (o dei paesi) verso i quali orientare la propria candidatura entro un anno dall’emissione del decreto di idoneità, pena la nullità.
Ciascun Ente organizza in modo personalizzato, anche in considerazione dei paesi in cui ciascun opera, un percorso che i coniugi che hanno dato incarico dovranno svolgere al fine dell’adozione.
Seguirà l’invio della documentazione che ciascun paese richiede ed infine l’abbinamento con uno o più bambini. Questa fase della procedura prevede il coordinamento tra le varie autorità (italiane ed estere) al fine di consentire da un lato l’emanazione del provvedimento da parte dell’autorità estera, dall’altro la verifica della corrispondenza dell’adozione ai criteri previsti dalla convenzione dell’Aja in materia da parte dell’autorità italiana, la quale, solo all’esito positivo, potrà autorizzare l’ingresso del minore nel territorio dello Stato.
Terminato l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni provvederà alla trascrizione dell’adozione la quale, oltre a produrre gli effetti già citati, determinerà per il minore adottato l’acquisto della cittadinanza italiana.