DIVORZIO ALL'ESTERO
Uno dei Paesi in cui si sta registrando il maggior afflusso di “divorzi all’estero” è la Spagna ove la riforma voluta da Zapatero ha semplificato l’intera disciplina escludendo la separazione come anticamera del divorzio (che in Italia oltre ad essere meramente eventuale può essere chiesto solo dopo tre anni) consentendo che all’udienza possa partecipare anche solo un avvocato in qualità di rappresentante di entrambi coniugi senza che questi debbano necessariamente presenziare personalmente (altra differenza rispetto al nostro ordinamento giuridico ove la presenza personale delle parti è imprescindibile).
Per poter depositare il ricorso è necessario che almeno uno dei due coniugi abbia trasferito il proprio domicilio in Spagna mentre per nominare l’avvocato spagnolo due sono le strade: si può procedere per il tramite dell’ambasciata o del consolato oppure optare per la via più semplice del Notaio che autenticherà la relativa procura.
Una volta ottenuta la sentenza di divorzio dall’autorità spagnola si potrà procedere con la relativa trascrizione presso il comune di celebrazione delle nozze e questo in base ad un principio previsto dal regolamento comunitario n. 2201/03 in vigore dal 1 marzo 2005 che recita: “le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”.
Pertanto, ottenuta la trascrizione, il divorzio avrà validità immediata anche in Italia in un tempo stimato di 2-3 mesi contro i tre anni e mezzo che caratterizzano il nostro iter giudiziario.
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Il servizio è operativo in tutta Italia.
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