L’amministrazione di sostegno, prevista dalla legge n. 6/2004, è un istituto finalizzato a tutelare le persone che, per effetto di una menomazione fisica oppure psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche parzialmente o in via temporanea, ai propri interessi. In concreto, lo scopo è quello di sostenere le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, con l’affiancamento di un “amministratore”, con compiti più o meno estesi, senza in questo modo limitare la capacità di agire del soggetto beneficiario ed evitando, ove possibile, di ricorrere all'interdizione o all'inabilitazione. L'amministrazione di sostegno, dunque, rappresenta, attualmente, il rimedio ordinario da utilizzare per le persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi.
Chi può fare la richiesta?
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare da:
- Beneficiario (persona interessata)
- Familiari entro il 4° grado
- Affini entro il 2° grado
- Pubblico Ministero
- Tutore o Curatore
Chi può essere nominato Amministratore di sostegno?
- il coniuge non legalmente separato o il convivente;
- i parenti entro il 4° grado;
- la persona designata nel testamento dal genitore superstite;
- il rappresentante legale dei soggetti di cui al Titolo II del Libro Primo del C.C. (e cioè fondazioni ed associazioni, anche non dotate di personalità giuridica, ad eccezione di quegli enti che hanno in cura o in carico la persona, per evitare un conflitto di interesse fra chi si prende cura e chi deve vigilare sulla cura);
- un volontario;
- un professionista.
Gli avvocati di FamilyLegal si occupano di seguire passo a passo il delicato iter per la nomina di un amministratore di sostegno fornendo a tal fine ogni supporto di natura legale e psicologica.